Superbonus 2024. Cosa cambia.

Superbonus 2024. Cosa cambia.

Il mortificante balletto di notizie degli ultimi giorni si schianta contro un decreto ancor più umiliante per imprese e famiglie.


Dopo lo sgradevole balletto di notizie e promesse da marinaio che si sono rincorse negli ultimi giorni, l'approssimazione della politica si scontra e fa i conti con un decreto che nulla risolve per imprese e famiglie. Vediamo cosa cambia nel 2024 in base a quanto trapelato dal Consiglio dei Ministri del 28/12/2023.


Salve le detrazioni maturate fino a tutto il 2023.

Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.


Non è dato capire, però, cosa succedere ai committenti che hanno, invece, utilizzato le detrazioni in proprio, senza esercitare le opzioni dello sconto in fattura o della cessione a terzi.


Contributo dello Stato in favore dei committenti che pagheranno il 30% dal 2024, ma solo con Sal di almeno il 60% nel 2023 e per i redditi bassi.

E' autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.


Come si calcola la soglia di reddito?

Ai fini dell'applicazione del contributo pubblico, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa nell'ambito del nucleo famigliare (dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare e dagli altri familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile presenti nel suo nucleo familiare) suddiviso per un numero di parti determinato secondo una precisa tabella e per i soli familiari fiscalmente a carico (quelli che consentirebbero le detrazioni dei carichi famigliari, per capirci), allegata al presente decreto superbonus.


Stop al bonus barriere per le finestre o altri interventi diversi da scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. L'abbattimento delle barriere deve essere asseverato da tecnici abilitati.


Niente più beneficio per gli impianti di automazione.


Niente più sconto in fattura per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, tranne che per:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Le conclusioni (amare).

Quindi, niente mini proroga, niente norma salva contenzioso, niente possibilità di scontare commercialmente ai committenti il 30% di esborso dovuto al décalage al 70% dal 2024.


Insomma, poco, pochissimo, quasi nulla.

Un 2024 pieno zeppo di contenziosi ci attende, con imprese sull'orlo del fallimento, tribunali intasati ed edifici con opere incomplete quando non sventrati e inutilizzabili.


 

Dott. Francesco Schena

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