Le spese del servizio idrico integrato vanno nel bilancio ordinario

Le spese del servizio idrico integrato vanno nel bilancio ordinario.

Prassi alternative pongono a rischio la riscossione delle quote necessarie al pagamento delle fatture.

 



Quella relativa al servizio idrico integrato di acqua e fognatura in condominio è una spesa che spesso, a causa di prassi consolidate, in particolare modo in alcune zone d’Italia, risulta estromessa dal bilancio preventivo annuale di gestione ordinaria, con tutta una serie di pericolose conseguenze in termini poi di capacità di recupero delle quote da parte dell’Amministratore.


In pratica, in moltissimi casi, accade che al servizio di contabilizzazione dei consumi reso dalla lettura dei contatori divisionali, si associ il servizio di ripartizione delle fatture del servizio idrico. Sostanzialmente, non solo le relative spese non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affida ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando, in alcuni casi, anche alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato.


Questa prassi oltre a presentare gravi violazioni delle norme in materia di condominio, presenta gravi rischi per la riscossione con il conseguente aumento delle morosità e dei successivi distacchi di interi condominii dal servizio, proprio come purtroppo, molto spesso, le cronache recenti ci raccontano.

Proviamo a fare un’analisi generale del fenomeno.


Va innanzitutto ricordato come l’attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione sia attribuzione ordinaria dell’amministratore, il cui adempimento rientra nel compenso ordinario pattuito all’atto del conferimento del mandato. Pertanto, l’amministratore che esternalizza l’attività a titolo oneroso senza una deliberazione ad hoc dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi atteso che si tratta di delegare parte del suo mandato, ma anche assumerne la paternità sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili.


Poi, per il combinato  disposto dagli artt. 1130, numero n. 10) e 1135, numeri 2) e 3), il rendicoto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l’anno e le relative ripartizioni. Da qui, l’assoluta illegittimità di una ipotesi di gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizo idrico integrato incluso.


Ma l’aspetto più grave derivante da simili prassi risiede nel pesante rischio a cui è sottoposta la riscossione delle quote necessarie al pagamento delle rispettive fatture, con tutto quello che ne consegue in termini di morosità e succesivi pregiudizi al servizio stesso. Segnatamente,  l’amministratore che asseconda tali illegittime prassi si priva di quello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto ex art. 66 disp. att. c.c. per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, affidando, così, la sua richiesta di pagamento al cedolino appositamente redatto dal soggetto terzo che gestisce la contabilizzazione e ripartizione della spesa, e tutto questo in occasione di ogni singola fattura del servizio.


Questo modus operandi, oltre ad essere di per sé illegittimo, favorisce la morosità in maniera significativa. Infatti, il condòmino che sa dell’impossibilità in termini di mezzi giuridici di essere perseguito con decreto ingiuntivo, coglie l’occasione per evitare di effettuare i veramenti necessari al pagamento delle spese, determinando così, non solo un danno all’intera collettività condominiale ma anche un profilo di responsabilità per imperizia e negligenza a carico dell’amministratore che potrebbe vedersi chiamato al risarcimento dei danni cagionati a seguito del distacco dal servizio idrico integrato per morosità divenute irrecuperabili a causa di una sbagliata gestione contabile della spesa.

 

 

Dott. Francesco Schena